Il Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104, concernente
“misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", in vigore dal
12 novembre 2013, introduce, all’art. 15, importanti novità relative
all’utilizzazione del personale scolastico specializzato che opera sul sostegno
agli alunni disabili. Il comma 3-bis del predetto articolo (cfr a margine)
dispone, infatti, l’unificazione delle aree disciplinari, individuate sulla base del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, previste dall'art. 13, c.5, della Legge 104/92 e prese sin qui a riferimento
per la costituzione delle cattedre di sostegno nella scuola secondaria di
secondo grado all’interno della DOS (Dotazione Organica di Sostegno). Nella
costituzione, insomma, dei posti di sostegno non si terrà più conto della classe
di concorso di provenienza del docente, con la conseguenza che un
docente, titolare su una classe di concorso riconducibile, ad esempio, all’area
disciplinare n. 3 (Area Tecnica), potrà essere utilizzato in attività di
sostegno anche in scuole nelle quali non sia previsto l’insegnamento di una
delle discipline comprese nell’area di provenienza. La portata innovatrice
della norma è più rilevante di quanto, ad una lettura superficiale, si possa
pensare, nel senso che viene di fatto sancito che il ruolo dell’insegnante di sostegno non è quello di un
ripetitore quanto di un facilitatore di apprendimenti attraverso e mediante
il ricorso a strategie a misura del soggetto disabile affidato e che è compito
dell’insegnante curricolare curare che l’alunno, con gli strumenti d’ausilio
predisposti dal docente di sostegno, approcci, ove possibile (il riferimento,
si capisce, è agli alunni che seguono percorsi didattici semplificati riconducibili ai programmi ministeriali), i
contenuti disciplinari. Si tratta, a mio giudizio, di una scelta coraggiosa, la
cui efficacia dipenderà dal modo in cui la ratio del cambiamento sarà recepita dai docenti, curricolari e non.
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Dall'art. 15 del D.L. 104/13: "comma 3-bis.- Anche per le finalità di cui ai
commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica
professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5
dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: ", nelle aree
disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale
e del conseguente piano educativo individualizzato" sono soppresse. Le
suddette aree disciplinari continuano ad essere
utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle
graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
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