mercoledì 27 novembre 2013

Le nuove classificazioni internazionali della disabilità


Ha avuto luogo nei giorni scorsi, nell'aula magna dell'Istituto Professionale Alberghiero di Catania, l'annunciato incontro di formazione su "Le nuove classificazioni internazionali della disabilità" inserito nel piano di formazione per dirigenti e docenti di ogni grado di scuola promosso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania con il prezioso contributo della dott.ssa Angela Rapicavoli, nella sua qualità di responsabile del settore integrazione.

I lavori, introdotti dal prof. Giovanni Previtera, dirigente scolastico dell'Istituto ospitante, sono stati coordinati, con il garbo e la competenza usuali, dalla preside Zina Bianca. La prima relazione, che per molti dei presenti ha rappresentato pure il primo impatto con le nuove classificazioni della disabilità, è stata firmata dal prof. Luigi Croce, dell'Università Cattolica di Milano.

 Con un eloquio accattivante, ma, nello stesso tempo, rigorosamente scientifico, il prof. Croce ha delineato gli aspetti positivi del nuovo sistema di classificazione che prescinde dalla natura della disabilità e che dà risposte, in termini di attività e di funzionamento, ai bisogni contestualizzati dell'alunno.

L'ICF (International Classification of Functioning), che è stato al centro, anni addietro, di un complesso percorso di formazione organizzato dall'Istituto Comprensivo Purrello di San Gregorio (con gli interventi, allora, del dott. Nino Prestipino, neuropsichiatra catanese, e del prof. Andrea Canevaro dell'Università di Bologna), potrebbe diventare, di qui a poco, il sistema di riferimento nella fase di elaborazione di Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale, presupposti per la costruzione del Piano Educativo Individualizzato dell'alunno con disabilità.

Un modello di PEI, redatto secondo i principi dell'ICF, è stato presentato dalla dott.ssa Teresa D'Agate, pedagogista,  mentre il dott. Umberto Mezzana ha presentato il software che, attraverso l'utilizzo di una piattaforma online, consente la gestione di tutta la procedura e, in particolare, una più facile individuazione degli indicatori ICF corrispondenti ai bisogni dell'alunno con disabilità.

 

martedì 26 novembre 2013

Il MIUR rompe il silenzio, arrivano i chiarimenti per l'applicazione della Direttiva del 27 dicembre 2012 per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

Il MIUR, interrompendo un lungo silenzio (risale a giugno l'ultima nota sull'argomento), ha diramato, il 22 scorso, una circolare (n° 2563 di protocollo) con la quale fornisce chiarimenti in merito all'applicazione della Direttiva del 27.12.2012 inerente "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali". La circolare, che riproduciamo integralmente qui di seguito, ribadisce che, anche in presenza di "richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non danno diritto alla certificazione di disabilità o DSA, il consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione". Ne deriva, consequenzialmente, l'obbligo per i consigli di classe di provvedere alla redazione del PDP per gli alunni in possesso della certificazione di DSA . Ci riserviamo, comunque, di approfondire, in una successiva, i contenuti della CM in questione che pubblichiamo a margine.



lunedì 18 novembre 2013

Apriamo il dibattito sull'autonomia

Traendo spunto dall'articolo di Roberto Tripodi, pubblicato sulla Letterina dell'ASASI e ospitato in questo blog, proviamo ad aprire un dibattito sul complesso tema dell'autonomia scolastica, a 14 anni dall'emanazione del DPR 275/99: un'occasione perduta, l'autonomia delle istituzioni scolastiche?

L'autonomia delle istituzioni scolastiche: un'occasione perduta?

Ospitiamo, qui di seguito, lo stralcio di un interessante articolo del collega Roberto Tripodi, apparso sul n.378 della Letterina dell'ASASI, l'Associazione delle Scuole Autonome della Sicilia di cui è presidente, con il titolo "Il fallimento dell'autonomia scolastica".
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“Sono passati ormai 14 anni dal D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 e, se proprio vogliamo essere sinceri, dobbiamo constatare il fallimento del progetto di autonomia scolastica. I provveditorati hanno cambiato nome tre volte, ma sono rimasti con le competenze sulla disciplina del personale e sul reclutamento dello stesso, sono quindi rimasti con i poteri determinanti di gestione delle risorse umane. Per quanto attiene alle risorse economiche le scuole sono rimaste senza un euro sui conti correnti, senza conoscere a inizio d’anno finanziario su quali risorse fosse possibile programmare l’attività curriculare e quella extracurriculare.
È stata spacciata come grande conquista la designazione del dirigente scolastico a “datore di lavoro”, ma in realtà si tratta della più grande mistificazione della storia scolastica repubblicana. I presidi sono stati costretti a contrattare coi sindacalisti, scaricando di tale conflittualità esasperata MIUR e provveditorati, oltretutto grandi liti per un tozzo di pane. Il Datore di lavoro è diventato il bersaglio preferito delle ispezioni dei Vigili del fuoco, anche se non disponeva di risorse per disporre opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ai presidi non sono stati dati poteri per obbligare il personale all’aggiornamento, né per inserirsi in qualsivoglia processo di valutazione.
 Le scuole non hanno potuto disporre di un organico funzionale per far fronte alle assenze e alle supplenze. Si è permesso al personale di cumulare assenze per molteplici e a volte immaginarie “104”, permessi sindacali, permessi elettorali, permessi per studio (anche on line) senza corrispondere i fondi per sostituire gli stessi. Scuole lasciate allo sbando con bastian contrari che imperversavano assicurando che le prove INVALSI non erano obbligatorie.
Le conseguenze sono state ovvie: test OCSE PISA sui livelli di apprendimento negativi, in particolare nel Meridione dove il clientelismo sindacale si manifesta con maggiore ampiezza, tassi di dispersione alle stelle, obiettivi di Lisbona sempre più lontani, consigli d’istituto confermati come dependences sindacali e non come organi di indirizzo e di controllo, contesti di indisciplina degli studenti oltre i limiti di decenza.
Nel 1999 le intenzioni erano diverse: l’autonomia doveva conferire alle scuole poteri e correlate responsabilità. Non si sono viste né le une, né le altre. Invece abbiamo assistito a un taglio di risorse di ben otto miliardi e mezzo in una sola finanziaria, a un taglio di 90.00 docenti, di 5.000 presidi e 20.000 ATA, mentre si conservavano privilegi di tutti i tipi, a cominciare dall’esonero dei sindacalisti a spese dei contribuenti.
Il dimensionamento selvaggio delle scuole, privo di criteri logici, con la frantumazione di istituzioni scolastiche storiche i cui pezzi erano assegnati ad altri istituti scolastici, ha completato l’opera...".
 
 Per saperne di più clicca sul link http://www.asasicilia.org/

giovedì 14 novembre 2013

Sostegno secondo grado: unificate le aree disciplinari


Il Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104, concernente “misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", in vigore dal 12 novembre 2013, introduce, all’art. 15, importanti novità relative all’utilizzazione del personale scolastico specializzato che opera sul sostegno agli alunni disabili. Il comma 3-bis del predetto articolo (cfr a margine) dispone, infatti, l’unificazione delle aree disciplinari, individuate sulla base del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, previste dall'art. 13, c.5, della Legge 104/92 e prese sin qui a riferimento per la costituzione delle cattedre di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado all’interno della DOS (Dotazione Organica di Sostegno). Nella costituzione, insomma, dei posti di sostegno non si terrà più conto della classe di concorso di provenienza del docente, con la conseguenza che un docente, titolare su una classe di concorso riconducibile, ad esempio, all’area disciplinare n. 3 (Area Tecnica), potrà essere utilizzato in attività di sostegno anche in scuole nelle quali non sia previsto l’insegnamento di una delle discipline comprese nell’area di provenienza. La portata innovatrice della norma è più rilevante di quanto, ad una lettura superficiale, si possa pensare, nel senso che viene di fatto sancito che il ruolo dell’insegnante di sostegno non è quello di un ripetitore  quanto di un facilitatore di apprendimenti attraverso e mediante il ricorso a strategie a misura del soggetto disabile affidato e che è compito dell’insegnante curricolare curare che l’alunno, con gli strumenti d’ausilio predisposti dal docente di sostegno, approcci, ove possibile (il riferimento, si capisce, è agli alunni che seguono percorsi didattici semplificati riconducibili ai programmi ministeriali), i contenuti disciplinari. Si tratta, a mio giudizio, di una scelta coraggiosa, la cui efficacia dipenderà dal modo in cui la ratio del cambiamento sarà recepita dai docenti, curricolari e non.
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 Dall'art. 15 del D.L. 104/13: "comma 3-bis.- Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: ", nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato" sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
 
 
 

mercoledì 13 novembre 2013

Le assemble sindacali del personale della scuola in orario di servizio

IL CCNL della scuola, valido per il quadriennio normativo 2006-09, regolamenta, all'art. 8, le assemblee sindacali del personale della scuola in orario di  servizio (numero massimo di assemblee mensili, monte ore annuo, durata, modalità di partecipazione, ecc.). Oltre che agli adempimenti di competenza delle organizzazioni sindacali, nella fase di promozione e di notifica dell'assemblea, e dei dirigenti scolastici, nella fase di organizzazione della partecipazione, particolare attenzione è data alle assemblee territoriali la cui durata massima, comprensiva dei tempi necessari per il raggiungimento dei locali dove l'assemblea si svolge, è demandata alla contrattazione integrativa regionale (3 ore, stando all'ultimo testo del contratto integrativo regionale, che stabilisce pure l'orario di riferimento convenzionale nel caso in cui le assemblee coinvolgano scuole di diverso ordine). Riguardo a queste ultime, se l'assemblea è fissata dalle 10,30 alle 13,30, ovvero  nelle ultime tre ore di lezione convenzionalmente definite, le classi non possono essere licenziate prima delle 10,30: ma è sempre così, nella realtà, o non si arriva, fraintendendo magari sui tempi, a concedere l'anticipo dell'anticipo?

ART. 8 - ASSEMBLEE
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese.
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
(dal CCNL 2006/09, fonte: ARAN)